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 Zone Economiche Speciali & Zone logistiche Speciali

Finalità


Agevolare gli investimenti in aree specifiche, creando condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, finalizzate allo sviluppo delle imprese già esistenti o di nuova costituzione.


Definizione ZES


Una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprendano almeno un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti, con le caratteristiche stabilite dal Regolamento Europeo n. 1315/2013.


AREE GEOGRAFICHE

Il nuovo Decreto Sud istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, una ZES unica per tutti i territori delle Regioni:​




Abruzzo(zone ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE 

Basilicata


Calabria


Campania

Molise


Puglia


Sicilia


Sardegna



Risorse disponibili


Sono stati stanziati 2,2 miliardi di euro per l’anno 2025.

Beneficiari



Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che avviano un programma di investimenti nella Zona Economica Speciale – ZES. 

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nei settori creditizio, finanziario e assicurativo nonché nel settore dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti.


Determinazione dell'agevolazione


Le imprese possono beneficiare di un Credito di imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale 2022-2027. Le percentuali applicabili sono:

Molise, Basilicata, Sardegna

Piccola impresa 50%

Media impresa 40%

Grance impresa 30%



Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

Piccola impresa 60%

Media impresa 50%

Grance impresa 40%



Abruzzo

Piccola impresa 35%

Media impresa 25%

Grande impresa 15%




In caso di richiesta complessiva eccedente la dotazione fi nanziaria di 2,2 miliardi di euro, il totale del credito spettante sarà rideterminato dall’Agenzia delle Entrate che rapporterà il limite di spesa complessivo ai crediti totali richiesti. Inoltre è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto dal 5% al 10% per gli investimenti rientranti tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) N.2024/795 “Regolamento STEP".​



Investimenti agevolabili



Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinato alla creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente; diversifi cazione della produzione; cambiamento fondamentale del processo produttivo e relativi:


  • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione fi nanziaria di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
  • nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e delle opere murarie e assimilabili ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.


Il credito d’imposta agevola investimenti compresi tra la soglia minima di 200 mila euro e la soglia massima di 100 milioni di euro.

Condizioni


Il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato, pena la decadenza della stessa, al rispetto delle seguenti condizioni:


a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno cinque anni dopo il completamento

dell’investimento, pena la revoca dei benefi ci concessi e goduti;


b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento o essere sottoposte a procedure concorsuali.

Cumulabilità



Il credito d’imposta è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.


In particolare, il credito d’imposta ZES Unica 2025 è cumulabile con il credito d’imposta Transizione 5.0.entali 5.0 (materiali e immateriali)

Semplificazioni amministrative​



Al fine di favorire la realizzazione degli interventi in tempi rapidi è stato istituito:


SPORTELLO UNICO DIGITALE - S.U.D. ZES, competente in:


  • Procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e procedimenti amministrativi per realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione e rilocalizzazione di impianti produttivi;
  • Procedimenti amministrativi relativi l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio a iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifi ca ed esercizio di attività produttiva;
  • Procedimenti amministrativi per realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di strutture dedicate a eventi sportivi o culturali.


 AUTORIZZAZIONE UNICA per le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES e che sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori necessari.


 UNICO PORTALE WEB che ha, tra gli altri obiettivi, quello di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella zona economica speciale e garantire l’accessibilità allo Sportello Unico digitale ZES (S.U.D. ZES).​

Procedura di accesso


I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili realizzate tra il 01 gennaio 2025 e concluse entro il 15/11/2025; inoltre, sarà possibile ammettere all’ investimento anche le fatture di acconto sostenute a partire dal 20/09/2023 al 31/12/2024 . 

A pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici, che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo, inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

Modalità di utilizzo del credito di imposta


Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica con i dettagli degli investimenti agevolabili e dell'importo richiesto. 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate e comunque dopo la realizzazione dell’investimento. 

L'effettivo sostenimento delle spese deve essere certificato da un revisore legale o da una società di revisione, anche per le imprese non obbligate alla revisione legale.


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