Patent Box
Art. 6, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla L. 30
dicembre 2021, n. 234 e aggiornato dalla Circolare AdE n. 5 del 24 febbraio 2023 e dalla Legge di Bilancio 2025.
Finalità
Favorire mediante un regime fiscale agevolato investimenti in innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo.
L’incentivo genera una significativa riduzione d’imposta sui redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali, come brevetti, disegni e modelli.
Beneficiari
Sono ammesse al Nuovo Regime Patent Box tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, anche attraverso contratti con società terze, università o enti di ricerca.
Beni immateriali agevolabili
I beni immateriali agevolabili sono:
a) software protetti da copyright;
b) brevetti industriali ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c) disegni e modelli;
d) due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegati tra loro da un vincolo di complementarità, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all'uso congiunto degli stessi che siano dal beneficiario utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Sono escluse le spese relative a marchi e know-how.
Spese ammissibili
Le attività ammissibili che generano i costi per i quali si può applicare il Patent Box includono:
- le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
- le attività classificabili come innovazione tecnologica;
- le attività classificabili come design e ideazione estetica;
- le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Sono agevolabili i seguenti costi strettamente correlati all’immobilizzazione immateriale su cui l’impresa ha investito:
- Costi del personale: spese relative al personale dipendente o autonomo impiegato nelle attività rilevanti, inclusi retribuzioni, contributi previdenziali e assistenziali, TFR e indennità di trasferta.
- Ammortamenti e canoni di locazione: quote di ammortamento, canoni di leasing finanziario e operativo relativi a beni strumentali utilizzati nelle attività rilevanti.
- Spese per consulenze e servizi equivalenti: costi per servizi di consulenza specialistica strettamente connessi alle attività rilevanti.
- Materiali e forniture: spese per materiali, forniture e altri prodotti utilizzati nelle attività rilevanti.
- Costi per la tutela legale: spese connesse al mantenimento, rinnovo, protezione e difesa dei diritti su beni immateriali, inclusi i costi per la prevenzione della contraffazione e la gestione di contenziosi.
Agevolazione
L'agevolazione fiscale consente alle imprese di applicare una maggiorazione del 110% sui costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immateriali protetti, riducendo, in tal modo, il carico fiscale nella misura del 30,69% dei costi sostenuti.
Questo risparmio fiscale si ottiene grazie alla combinazione della maggiorazione del 110% e delle aliquote
IRES (24%) e IRAP (3,9%).
A seguito dell’ultima riformulazione dell’incentivo, il Patent Box introduce, a partire dal 2021, un Meccanismo Premiale che consente alle imprese che ottengono un titolo di privativa industriale riferibile a beni immateriali, di dedurre in maniera maggiorata anche i costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo, sostenuti negli otto periodi d’imposta
precedenti a quello di ottenimento del predetto titolo di privativa.
Esempio di calcolo
Sulla base di un’ipotesi progettuale che prevede un costo di 100.000,00 euro per ricerca e sviluppo, grazie alla maggiorazione del 110%, la spesa deducibile viene incrementata a 110.000,00 euro.
Risparmio fiscale totale:
Il risparmio fiscale è dato dalla somma del risparmio derivante dall'IRES e dall'IRAP.
- Risparmio IRES: 110.000,00 euro * 24% = 26.400,00 euro
- Risparmio IRAP: 110.000,00 euro * 3,9% = 4.290,00 euro
Totale risparmio fiscale:
Il risparmio fiscale totale è dato dalla somma dei risparmi IRES e IRAP:
- 26.400,00 euro (IRES) + 4.290,00 euro (IRAP) = 30.690,00 euro
Percentuale di risparmio fiscale rispetto al costo originale:
- Percentuale di risparmio fiscale rispetto al costo originale:
Durata del programma
L’opzione ha una durata di cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile.
Cumulabilità
La cumulabilità tra il Patent Box e altre sovvenzioni, come il credito d’imposta R&S, prevede che i costi sui quali siapplica la maggiorazione del 110% siano considerati al netto di eventuali contributi ricevuti.
Documentazione
Al fine di godere dell’agevolazione è indispensabile predisporre idonea documentazione, che dimostri il collegamento tra i costi sostenuti e lo sviluppo di beni immateriali. Tale documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo delegato tramite firma elettronica, con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’azienda deve indicare l’adesione al regime nella dichiarazione dei redditi (quadro OP).
Fruizione del beneficio
Il primo periodo d’imposta nel quale è possibile usufruire dell’agevolazione
è quello di effettivo utilizzo immateriale, che potrebbe anche avvenire in
un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto di privativa industriale.
PER QUANTO RIGUARDA
a) I brevetti:
il momento rilevante decorre dall’ottenimento della privativa e dall’effettivo utilizzo del brevetto nell’attività economica.
c) I disegni e modelli "giuridicamente tutelati", occorre distinguere:
a) i disegni e modelli registrati;
b) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);
c) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
Per il godimento del beneficio ordinario nei casi-lett. b) e c) la prova dell’esistenza del bene può risultare da una dichiarazione sostitutiva.
Per quanto riguarda invece la fruizione del meccanismo premiale con riferimento ai disegni e modelli non registrati è possibile procedere al recupero dei costi precedentemente sostenuti soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale, mediante registrazione
b) I software:
con riferimento all’agevolazione ordinaria, il momento rilevante può essere rappresentato da una dichiarazione sostitutiva attestante l’esistenza del software; mentre con riferimento all’agevolazione premiale del software, la fruizione dell’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di registrazione presso la SIAE, a condizione dell’effettivo utilizzo.
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