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 Accordi per l'innovazione

Finalità

Sostenere lo sviluppo di tecnologie critiche ed emergenti attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di ridurre, al contempo, le dipendenze strategiche dell'Unione e preservare l'integrità del mercato interno.


Programmi ammissibili

Progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP, di seguito riportate:

- tecnologie digitali;

- tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse;

biotecnologie.


I progetti di ricerca e sviluppo devono:

- essere realizzati presso unità locali ubicate in territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia);

- prevedere, per le imprese, spese ammissibili non superiori al 60% della media del fatturato relativo agli ultimi due esercizi contabili del singolo soggetto proponente.

Beneficiari

Imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (sono escluse le attività commerciali) e i Centri di ricerca (vale a dire imprese con personalità giuridica autonoma che svolgono attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale).


Nel caso di progetto realizzati in forma congiunta, possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese che esercitano le attività ausiliarie.


I soggetti proponenti e co-proponenti, ad eccezione degli Organismi di ricerca, devono presentare un’adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato.

Importo dell'investimento


I progetti ammissibili devono prevedere spese ammissibili:

2

non inferiori a 5 milioni e non superiori a 20 milioni di euro nel caso di grandi progetti

1

non inferiori a 1 milioni e non superiori a 5 milioni di euro nel caso di progetti ordinari di “Ricerca collaborativa”;


Caratteristiche del progetto


Nel caso di progetti ordinari di “Ricerca collaborativa”, i soggetti beneficiari devono realizzare i progetti di in forma collaborativa, facendo riferimento a una delle seguenti modalità:

a

progetto realizzato congiuntamente da più proponenti, che preveda:

i. un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;

ii. almeno una PMI tra i soggetti proponenti;

iii. che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili;

iv. il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto e prevedere a suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;

b

progetto realizzato da una PMI ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione quale singola proponente, 

che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale per un importo pari almeno al 10% dei costi complessivi ammissibili

Nel caso di grandi progetti, i soggetti proponenti di possono presentare progetti come singolo soggetto proponente o progetti congiunti, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Tali progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, secondo quanto indicato al precedente punto iv, e devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi.


Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi a:

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Le spese del personale dipendente sono ammesse sulla base dei costi standard. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;

c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;

d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto;

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento/00) al netto di IVA.


Agevolazioni finanziarie


Le agevolazioni sono concesse alle imprese beneficiarie nelle seguenti forme, in concorso tra loro:

b

nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

1) 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;

2) 30 per cento per le imprese di media dimensione;

3) 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

a

nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;

Per gli Organismi di ricerca le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale pari al 60% dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40% dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.

Durata del programma

I progetti di ricerca e sviluppo devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. È possibile richiedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.

Cumulabilità

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato, incluse quelle concesse in “de minimis”.

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